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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 26 febbraio 1981, causa 64/80

Decisione
decisa il 1981-02-26
ECLI
ECLI:EU:C:1981:58

Epigrafe

Nella causa 64/80, F. Giuffrida, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente in Bruxelles (1150), 2 Clos des Acacias, e G. Campogrande, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Overijse (1900), 21 Spaltlaan, rappresentati dall'aw. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nico Edon, 2 rue Goethe, ricorrenti, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dall'avv. R. O. Dalcq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Douglas Fonteyn, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, Bd. Konrad Adenauer, Kirchberg, convenuto, domanda vertente su un ricorso per l'annullamento del regolamento del Consiglio 21 gennaio 1980, n. 160, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU n. L 20, pag. 1), LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase orale del procedimento possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
L'art. 65 dello Statuto dei dipendenti attribuisce al Consiglio la competenza ad esaminare ogni anno il livello delle retribuzioni dei dipendenti ed a decidere sugli opportuni adattamenti di queste. D'altra parte, l'art. 64 prevede che alle retribuzioni venga attribuito un coefficiente correttore in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.
paragrafo 2
Con decisione del 29 giugno 1976, il Consiglio decideva di adattare, per il futuro, le retribuzioni dei dipendenti in termini netti, assorbendo tali adattamenti nella tabella dell'art. 66 dello Statuto, che fissa gli stipendi base mensili per ogni grado e scatto in termini lordi. Tale assorbimento, che avrebbe avuto la conseguenza di stabilire il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo a 100 %, conglobando quindi i coefficienti correttori per questi due paesi nella tabella degli stipendi, era stato disposto nei seguenti termini:
paragrafo 3
«— la nuova tabella in termini lordi viene stabilita determinando per ogni scatto o classe, l'importo lordo che, previa detrazione dell'imposta e delle trattenute obbligatorie dà l'importo netto modificato secondo quanto sopra indicato» (vale a dire dopo l'adattamento); «— per questa conversione degli importi netti in importi lordi, si è tenuto conto della situazione del funzionario non coniugato che non beneficia delle varie indennità».
paragrafo 4
Il metodo or ora descritto non prevedeva l'adattamento delle aliquote dell'imposta comunitaria parallelamente all'aumento delle retribuzioni. L'adozione di tale metodo col regolamento del Consiglio 21 dicembre 1976, n. 3177, «relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni» (GU n. L 359, pag. 1) era stato causa di distorsioni fra le retribuzioni dei dipendenti, a vantaggio di quelli fra essi che fruivano di riduzioni del reddito imponibile o dell'indennità di dislocazione.
paragrafo 5
Di fronte a tali distorsioni, e al fine di evitarne la ripetizione in futuro, il Consiglio aveva introdotto, nel regolamento 19 dicembre 1977, n. 2859, «relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni» (GU n. L 330, pag. 1), un emendamento al regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a vantaggio delle Comunità europee (GU n. L 56, pag. 8). Tale regolamento aveva stabilito l'applicazione, per il periodo 1o luglio 1977 - 30 giugno 1978, alle aliquote dell'imposta comunitaria, di un coefficiente correttore pari al 106,084 %. Successivamente, il Consiglio aveva modificato, con decisione del 26 giugno 1978, la decisione del 29 giugno 1976, introducendovi una formula di revisione delle aliquote d'imposta previste dall'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 260/68 summenzionato.
paragrafo 6
Per quanto il Consiglio avesse in tal modo evitato il ripetersi delle distorsioni manifestatesi in occasione dell'adattamento, col regolamento n. 3177/76, delle retribuzioni e pensioni per il periodo 1o luglio 1976 - 30 giugno 1977, giacché gli ulteriori adattamenti delle retribuzioni si erano basati sulla tabella approvata col regolamento medesimo, le distorsioni a cui questo aveva dato origine si erano ripercosse di anno in anno.
paragrafo 7
Onde por fine a tale situazione, il Consiglio aveva adottato, il 21 febbraio 1980, il regolamento n. 160/80, «che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee» (GU n. L 20, pag. 1). Tale, regolamento aveva introdotto una nuova tabella degli stipendi mensili lordi, sopprimendo le distorsioni di cui trattasi.
paragrafo 8
Tale regolamento, entrato in vigore il 27 gennaio 1980, si applicava a decorrere dal 1o luglio 1979. Esso escludeva tuttavia la ripetizione per ciò che riguarda le retribuzioni riscosse fra il 1o luglio 1979 e la data d'entrata in vigore del regolamento stesso. Inoltre, esso introduceva un regime provvisorio a vantaggio dei dipendenti i quali, con l'applicazione della nuova tabella, avessero subito una riduzione di reddito. A questi dipendenti veniva concesso, per il periodo in cui l'applicazione della nuova tabella aveva loro cagionato una riduzione di reddito, il beneficio di poter fruire del regime precedente.
paragrafo 9
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 28 febbraio 1980, i ricorrenti chiedevano l'annullamento del regolamento del Consiglio n. 160/80, summenzionato.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione), decideva di passare alla fase orale del procedimento senza far luogo ad istruttoria.
paragrafo 11
Essa invitava tuttavia le parti a rispondere ciascuna a due quesiti; esse si conformavano a tale invito entro i termini prescritti.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
I ricorrenti hanno concluso nel senso che la Corte voglia:
paragrafo 2
«riconoscere la ricevibilità e la fondatezza del ricorso; condannare la convenuta alle spese».
paragrafo 3
Il Consiglio ha concluso nel senso che la Corte voglia :
paragrafo 4
«dichiarare il ricorso irricevibile e, comunque, non fondato; condannare i ricorrenti alle spese».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Ad avviso delle ricorrenti, il regolamento controverso costituisce in realtà un complesso di decisioni individuali che li riguardano direttamente e individualmente ai sensi dell'art. 173, n. 2. Esso li riguarda individualmente non solamente in quanto i destinatari del regolamento n. 160/80 sono identificabili (si tratta di tutti i dipendenti i cui stipendi hanno subito distorsioni in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 3177/76), ma soprattutto in quanto il Consiglio ha dovuto necessariamente prendere in considerazione la situazione di ciascuno di tali dipendenti e, in base a questa, ha deciso di adottare i provvedimenti correttivi di cui al regolamento n. 160/80. Il Consiglio è dunque andato al di là della semplice identificazione dei destinatari, prendendo in considerazione le loro situazioni individuali, circostanza, questa, che ha condizionato l'adozione dell'atto controverso.
paragrafo 2
I ricorrenti fanno inoltre rilevare che, per quanto riguarda l'adattamento delle retribuzioni, il regolamento n. 160/80 ha contenuto amministrativo, non già normativo, come riconosciuto dalla Corte nella sentenza 5 giugno 1973 (Commissione e/Consiglio, 81/72, Race, pag. 575).
paragrafo 3
Riguarda dunque direttamente gli interessati il fatto che i provvedimenti adottati col regolamento n. 160/80 sono ad essi direttamente applicabili senza che si renda necessario l'intervento di alcuna autorità e che esse si traducono nel blocco parziale delle retribuzioni, il quale può pregiudicare direttamente la loro situazione patrimoniale.
paragrafo 4
Ad avviso del Consiglio, l'art. 1 del regolamento n. 160/80 fissa, in via generale ed astratta, per ciascun grado e scatto, le retribuzioni dei dipendenti. Tale regolamento introduce una nuova disposizione, che si sostituisce a quella posta in essere dal regolamento n. 3177/76, di cui nessuno può contestare il carattere normativo, in quanto si tratta dell'adozione di un metodo per riassorbire i coefficienti correttori nella tabella delle retribuzioni.
paragrafo 5
Il fatto che i ricorrenti appartengano ad una categoria di dipendenti che ha beneficiato in modo particolare del regolamento abrogato non significa però che essi siano presi in considerazione individualmente dal nuovo regolamento. Quest'ultimo non contiene, nell'art. 1, alcuna distinzione fra i dipendenti basata su situazioni di fatto. La distinzione prevista all'art. 2 ha il solo scopo di salvaguardare i diritti acquisiti da coloro i quali avevano tratto vantaggi dal regolamento previgente; i ricorrenti non hanno interesse a impugnare tale disposizione, che è, per essi, vantaggiosa.
paragrafo 6
Il Consiglio conclude sottolineando che, se la tesi dei ricorrenti venisse accolta, la conseguenza sarebbe che, all'interno di un numero indeterminato di persone a cui un atto si riferisce, si potrebbero costituire, con riferimento agli elementi appropriati, una serie di sottogruppi delimitati da caratteristiche individuali, con la conseguenza di aggirare la condizione, stabilita dall'art. 173, n. 2, che l'atto controverso riguardi individualmente il ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito

paragrafo 1
Coi ricorsi in esame, si fanno valere cinque mezzi. In primo luogo, il regolamento n. 160/80 è fondato su una motivazione erronea. Contrariamente a quanto affermanto nel 2o considerando, tale regolamento non è stato adottato per correggere «aumenti non voluti di diritti pecuniari».
paragrafo 2
Infatti, il Consiglio aveva adottato il regolamento n. 3177/76, che era all'origine degli aumenti di carattere pecuniario di cui il regolamento n. 160/80 ha operato la correzione, a dispetto del contrario avviso della Commissione e dei rappresentanti del personale del gruppo «Statuto», e dopo che i rappresentanti del personale avevano espressamente richiamato la sua attenzione sul problema delle distorsioni. Perciò, non si può parlare, a proposito dei ricorrenti, di aumenti non voluti, in quanto il Consiglio era stato chiaramente avvertito dei rischi di distorsioni inerenti all'operazione effettuata.
paragrafo 3
In secondo luogo, il Consiglio, adottando il regolamento n. 3177/76 nonostante gli avvertimenti indirizzatigli dalla Commissione, dal gruppo «Statuto» e dai rappresentanti del personale, era venuto meno all'elementare dovere di prudenza incombente ai pubblici poteri nell'esercizio delle loro funzioni, impegnando, in tal modo, la propria responsabilità.
paragrafo 4
In terzo luogo, il fatto che il Consiglio abbia voluto effettuare una revisione del metodo adottato col regolamento n. 3177/76, non solo dopo lo scadere del periodo di tre mesi previsto dall'art. 173, n. 3, del Trattato CEE, ma anche oltre lo scadere del termine di un anno indicato nell'art. 65 dello Statuto per la revisione annuale del livello delle retribuzioni, concreta una lesione del legittimo affidamento che i ricorrenti potevano riporre nel mantenimento in vigore del metodo di calcolo adottato col regolamento n. 3177/76.
paragrafo 5
In quarto luogo, l'adattamento delle retribuzioni per motivi diversi da quelli indicati all'art. 65 dello Statuto e al di fuori del procedimento ivi indicato costituisce una violazione del diritto, acquisito dai funzionari, al mantenimento in vigore della tabella delle retribuzioni.
paragrafo 6
In quinto luogo, l'adozione del regolamento n. 160/80 è avvenuta in violazione di forme sostanziali. La volontà del Consiglio di adottare il regolamento si era formata prima che fosse noto il parere del Parlamento europeo, peraltro sfavorevole. D'altronde, il Consiglio non si era conformato né alla procedura di concertazione richiesta dal Parlamento in attuazione della dichiarazione comune del 4 maggio 1975, né alla procedura di dialogo con il personale — chiusasi, quest'ultima, prima che fosse manifestato il parere del Parlamento.
paragrafo 7
Nella replica, il Consiglio confuta ciascuno dei mezzi fatti valere dalle ricorrenti.
paragrafo 8
Per quanto il Consiglio, come i rappresentanti del personale, non ignorasse le difficoltà tecniche connesse all'assorbimento dei coefficienti correttori nella tabella delle retribuzioni, non si potrebbe, a suo avviso, accusarlo di aver voluto provocare determinati aumenti dei diritti pecuniari. Al contrario, l'esistenza, nella decisione del 29 giugno 1976, di una sezione V, dal titolo «Clausola di revisione», dimostra la volontà di correggere ogni eventuale distorsione.
paragrafo 9
Il secondo mezzo fatto valere dai ricorrenti, con cui questi fanno carico al Consiglio di negligenza nell'esercizio del proprio potere di regolamentazione, è anch'esso in contraddizione con l'altra affermazione di questi, secondo cui il regolamento n. 160/80 è, in realtà, un fascio di decisioni individuali. Tale mezzo è inoltre inadeguato tanto in fatto quanto in diritto. La negligenza, se di ciò si può parlare, sarebbe relativa all'adozione del regolamento n. 3177/76, non già a quella dell'atto controverso, ed inoltre il principio giuridico invocato si applica solamente alle competenze decisionali di carattere subordinato.
paragrafo 10
Giacché il Consiglio aveva costantemente ribadito la propria intenzione di evitare distorsioni e di rivedere il regolamento n. 3177/76 se di queste fosse stato causa, non si può neppure accogliere il mezzo tratto dalla violazione del principio del legittimo affidamento. Per il Consiglio, il ritiro o la successiva modifica del regolamento sarebbero stati perfettamente leciti. Comunque, il regolamento controverso non ha posto in essere una situazione acquisita.
paragrafo 11
Il quarto mezzo relativo all'asserita violazione di «diritti quesiti», è infondato quanto i precedenti. II regolamento n. 160/80 non ha infatti per oggetto né per effetto di rimettere in questione i diritti assertivamente acquisiti dai ricorrenti. Il regolamento n. 3177/76 non aveva certamento lo scopo di attribuire ai ricorrenti il diritto irrevocabile ad una retribuzione più vantaggiosa, né i ricorrenti potrebbero far derivare da tale regolamento un diritto del genere. In realtà, i diritti dei dipendenti sono stabiliti dagli artt. 64 e 65 dello Statuto, che indicano al Consiglio gli obiettivi che esso deve perseguire in materia di retribuzioni. Fra tali obiettivi si colloca, in posizione di preminenza, l'eguaglianza fra i dipendenti.
paragrafo 12
Per giunta, trattandosi di un atto di natura regolamentare, il regolamento n. 3177/76 non avrebbe potuto far sorgere, in capo ai ricorrenti, diritti soggettivi «quesiti».
paragrafo 13
Neppure, infine, si può riscontrare una violazione di forme sostanziali, in quanto il regolamento è stato adottato posteriormente all'adozione del parere del Parlamento, e, nel ricorso, non è specificato neppure sotto quale profilo siano state disattese le altre due procedure richiamate.
paragrafo 14
Nella replica, i ricorrenti sottolineano innanzitutto che la soluzione adottata dal Consiglio nel regolamento n. 3177/76 non era che una delle soluzioni possibili per pervenire all'assorbimento del coefficiente correttore, e che essa non costituiva violazione del principio di eguaglianza. Il regolamento del Consiglio n. 3177/76 è pertanto perfettamente legittimo dal punto di vista strettamente giuridico. D'altra parte, i ricorrenti hanno fatto presente che essi contestano non già il diritto del Consiglio di adottare, per il futuro, un diverso metodo per l'assorbimento, bensì la sostituzione, con effetto retroattivo, al regolamento n. 3177/76, del regolamento n. 160/80.
paragrafo 15
I mezzi da essi invocati sono identici a quelli fatti valere col ricorso e solamente il primo, il quarto ed il quinto di essi contengono nuovi elementi.
paragrafo 16
Quanto all'argomento tratto dall'asserita erronea motivazione del regolamento n. 160/80, i ricorrenti hanno prodotto due ulteriori documenti a riprova della loro affermazione secondo cui il Consiglio non poteva non essere consapevole delle distorsioni che il regolamento n. 3177/76 avrebbe provocato.
paragrafo 17
Il primo di tali documenti è quello contenente la proposta di modifica del regolamento n. 3177/76, formulata dalla Commissione, nella quale si legge:
paragrafo 18
«... dall'applicazione di questo sistema di incorporazione del coefficiente correttore, sono risultati guadagni talvolta considerevoli per i funzionari in attività e, per contro, perdite notevoli per un numero ingente di titolari di pensioni o di indennità di cessazione dal servizio a titolo delle misure particolari stabilite nel quadro dei regolamenti nn. 259/68, 2530/72 e 1543/73. Il gruppo degli esperti nazionali (gruppo statuto) aveva analizzato la distorsione che determinò vantaggi pecuniari. Non si era invece previsto che l'incorporazione potesse comportare perdite in un certo numero di casi».
paragrafo 19
Il secondo è una nota della direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione dell'8 novembre 1977, che contiene il verbale della riunione di concertazione del 28 ottobre 1977 in merito al rapporto del 1977 per l'esame annuale delle retribuzioni, ove si afferma, a proposito del metodo per l'assorbimento dei coefficienti correttori: «per quanto le delegazioni del Consiglio fossero ben consapevoli del fatto che questa operazione non poteva essere completamente neutrale, esse sono sorprese dei vantaggi constatati in moltissimi casi ...».
paragrafo 20
Secondo i ricorrenti, il Consiglio non poteva tuttavia sbagliarsi quanto all'influenza quantitativa dell'assorbimento dei coefficienti correttori, in quanto già nel 1972 il coefficiente correttore 128 era stato oggetto di un assorbimento dello stesso genere, con effetti la cui ampiezza era stata ben rilevata.
paragrafo 21
Infine, l'esistenza, nella decisione del 29 giugno 1976, di una clausola di revisione, permetteva al Consiglio solamente di far luogo ad eventuali perfezionamenti del regime instaurato e di correggere eventuali distorsioni unicamente per il futuro.
paragrafo 22
Nell'ambito del quarto mezzo relativo alla violazione dei «diritti quesiti», i ricorrenti precisano che essi non fanno valere un preteso diritto a che sia mantenuto in vigore del regolamento n. 3177/76, diritto privo di ogni fondamento dal punto di vista giuridico, bensì il diritto a beneficiare delle conseguenze di tale regolamento, il quale invece è stato ad esse riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 12 luglio 1957, Algera, nelle cause 7/56 e 3-7/57, Race. pag. 81 e sentenza 22 marzo 1961, SNUPAT, nelle cause 42 e 49/59, Race, pag. 101) e dalla dottrina. Essi aggiungono che, quand'anche si riconoscesse che il regolamento n. 3177/76 sia illegittimo, la sua abrogazione avrebbe potuto aver luogo solamente entro un termine ragionevole, termine che, invece, è stato largamente superato.
paragrafo 23
Finalmente, per quanto riguarda la violazione di forme sostanziali, i ricorrenti hanno fatto rilevare quanto segue:
paragrafo 24
Il 17 gennaio 1980, prima che fosse noto il parere del Parlamento, il Consiglio aveva comunicato al personale di aver deciso l'adozione del regolamento n. 160/80, ed appunto questa data va presa in considerazione per valutare l'inosservanza, da parte del Consiglio, del procedimento di consultazione del Parlamento. In ogni modo, il fatto che il regolamento porti la data del 21 gennaio, vale a dire 3 giorni dopo l'adozione del parere da parte del Parlamento europeo — di cui un sabato e una domenica — dimostra che il Consiglio non vi aveva attribuito la seppur minima importanza. Il Parlamento europeo, tenuto conto del contenuto interamente negativo del parere da esso emesso, aveva invitato il Consiglio a procedere ad una concertazione con esso — invito, questo, che, in una situazione del genere, alla luce della dichiarazione comune, costituiva in realtà un obbligo — e che il Consiglio, rifiutando tale concertazione, aveva abusato di una facoltà ad esso concessa, commettendo perciò una violazione di forme sostanziali in materia di procedura. Per questo, mancando il parere del Parlamento, i rappresentanti del personale si fossero rifiutati di iniziare il dialogo col Consiglio, questo aveva ritenuto che la procedura di dialogo fosse stata validamente esperita; al contrario, in passato tale procedura era iniziata sempre in un momento successivo alla ricezione del parere del Parlamento.
paragrafo 25
Nella replica, il Consiglio osserva che il primo mezzo dei ricorrenti si articola in realtà in due parti, la seconda delle quali ha nettamente la prevalenza sulla prima. I ricorrenti insistono sul fatto che il Consiglio aveva agito in modo deliberato, soprattutto per negargli il diritto di correggere «con effetto retroattivo» le conseguenze della propria decisione. Pur ribadendo che le distorsioni che si sono verificate non erano state provocate deliberatamente, il Consiglio si sforza soprattutto di confutare il mezzo relativo alla retroattività, mezzo che, a suo avviso, è ribadito, con differenti formulazioni, dal secondo, terzo e quarto mezzo delle ricorrenti.
paragrafo 26
Ad avviso del Consiglio, i ricorrenti, negando, in base al principio generale della irretroattività dei provvedimenti amministrativi, che, col nuovo regolamento, si possano bloccare, se non altro temporaneamente, le retribuzioni dei dipendenti che si sono giovati del regime precedente, disconosce sostanzialmente il significato di tale principio, che non vieta in alcun modo di modificare per l'avvenire situazioni di questo genere. In base a tale principio, invece, è vietato solamente ridurre la retribuzioni già scadute, cosa, questa, non contemplata dal regolamento n. 160/80. Ad avviso del Consiglio, ammettere il punto di vista dei ricorrenti equivarrebbe a negare il «principio del cambiamento», altro principio fondamentale del servizio pubblico.
paragrafo 27
Per quanto riguarda la violazione di forme sostanziali, il Consiglio fa osservare che il regolamento n. 160/80 porta la data del 21 gennaio 1980, ed è, pertanto, successivo al parere del Parlamento, indipendentemente dal fatto che siano stati annunziati o manifestati, prima di questa data, progetti o intenzioni. La procedura di concertazione con il Parlamento invocata dai ricorrenti è, in sé stessa, priva di carattere obbligatorio e, in ogni caso, destinata ad applicarsi unicamente all'adozione di atti di portata generale attinenti a decisioni fondamentali della politica comunitaria, che abbiano un'incidenza finanziaria notevole, condizioni che l'atto contestato non soddisfa. Infine, nulla obbliga il Consiglio a iniziare la procedura di dialogo con i rappresentanti del personale solamente dopo avere ricevuto il parere del Parlamento.

SENTENZA › In fatto › IV — La risposta ai quesiti posti dalla Corte

paragrafo 1
Ottemperando alla richiesta delle Corte, ambo le parti hanno prodotto prospetti numerici indicanti, per i due gradi e scaglioni di cui trattasi, i dati relativi ai calcoli effettuati per ottenere la retribuzione indicata nella relativa tabella, quale questa risulta nella versione del regolamento n. 3177/76, illustrando le distorsioni derivatene, sul piano della retribuzione netta, a vantaggio dei dipendenti «favoriti» rispetto ai loro colleghi. Il Consiglio ha altresì prodotto un prospetto che mette in evidenza la correzione delle distorsioni per quanto riguarda i dipendenti di cui trattasi, operata mediante il regolamento n. 160/80.
paragrafo 2
D'altra parte, i ricorrenti hanno illustrato le condizioni in cui l'amministrazione aveva adottato, dal 1o luglio 1977, un metodo di calcolo diverso da quello utilizzato nel regolamento n. 3177/76, mentre il Consiglio aveva trasmesso alla Corte il testo della propria decisione 29 giugno 1976, quale modificata con decisione 26 giugno 1978.

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno presentato le proprie osservazioni orali all'udienza del 27 novembre 1980. L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 29 gennaio 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 1980, il sig. F. Giuffrida, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, ed il sig. G. Campogrande, dipendente della Commissione delle Comunità europee, hanno proposto, in base all'art. 173, 2o comma, del Trattato CEE, un ricorso volto all'annullamento del regolamento del Consiglio 21 gennaio 1980, n. 160 «che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità» (GU n. L 20, pag. 1).
punto 2
Ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del Trattato CEE, una persona fisica è legittimata a proporre un ricorso per annullamento solamente contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro decisioni che, pur apparendo come un regolamento, la riguardino direttamente e individualmente. Il ricorso proposto dai ricorrenti, inteso all'annullamento di un regolamento del Consiglio, è pertanto ricevibile solamente se risulti che l'atto contestato, per quanto adottato in forma di regolamento, li riguarda direttamente e individualmente.
punto 3
In base all'art. 189, 2o comma, del Trattato, il criterio di distinzione fra il regolamento e la decisione dev'essere visto nella portata, generale o no, dell'atto di cui trattasi.
punto 4
L'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 160/80 modifica l'art. 66 dello Statuto e gli artt. 20 e 63 del regime relativo agli altri dipendenti, sostituendo alle tabelle degli stipendi base mensili e delle retribuzioni figuranti nelle suddette disposizioni tabelle che modificano tali stipendi e retribuzioni.
punto 5
L'art. 2. dello stesso regolamento contempla taluni provvedimenti transitori relativi alla liquidazione degli stipendi e delle retribuzioni modificati per quanto riguarda tutti i dipendenti o ex dipendenti che si trovino nelle situazione pecuniarie oggettive ivi descritte.
punto 6
Ne deriva che il regolamento impugnato si applica a situazioni determinate oggettivamente ed implica effetti giuridici per categorie di persone considerate in modo generale ed astratto. Esso ha pertanto natura di regolamento.
punto 7
Siffatta natura non viene meno ove sia possibile determinare con maggiore o minore precisione il numero o perfino l'identità dei soggetti di diritto ai quali il regolamento si applica in un determinato momento, purché sia assodato che tale applicazione ha luogo, come nel caso di specie, in base ad una situazione obiettiva, di diritto o di fatto, definita dall'atto stesso, in relazione con il suo scopo.
punto 8
Di conseguenza, il ricorso va dichiarato irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 9
Il ricorso è fondato sull'art. 173 del Trattato, non già sull'art. 179 di questo; pertanto, si applica l'art. 69, § 2, non già l'art. 70, del regolamento di procedura.
punto 10
Ai sensi di questo articolo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda; i ricorrenti sono rimasti soccombenti e quindi vanno condannati in solido alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce : 1o Il ricorso è irricevibile; 2o I ricorrenti sono condannati in solido alle spese.

Firme

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Everling Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 febbraio 1981. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente J. Mertens de Wilmars

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