Sez. 1, Sentenza n. 2159 del 03/04/1980 (Rv. 405815 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - ATTI DI ALIENAZIONE POSTI IN ESSERE DAL FALLITO DOPO LA OMOLOGAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - ATTI DI ALIENAZIONE POSTI IN ESSERE DAL FALLITO DOPO LA OMOLOGAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Gli Atti di alienazione posti in essere dal fallito dopo la omologazione del concordato non sono soggetti ad autorizzazione del giudice delegato, il quale e tenuto unicamente a vigilare, unitamente al curatore e al comitato dei creditori, sull'esecuzione del concordato al fine di emettere il decreto con il quale, accertata la completa esecuzione del concordato, ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia (art 136 legge fallimentare), ovvero di emettere la sentenza di risoluzione o di annullamento del concordato (artt 137 e 138 legge fallimentare).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 138, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)