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Sez. L, Sentenza n. 13853 del 15/06/2009 (Rv. 608825 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Dottori commercialisti - Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Potere di accertamento della continuità dell'attività professionale - Sussistenza - Sindacabilità della legittimità dell'iscrizione all'albo professionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Provvedimento di diniego della prestazione previdenziale per accertamento di una situazione di incompatibilità - Illegittimità.
Stato
decisa il 2009-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608825-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In materia di prestazioni previdenziali, l'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 attribuisce alla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti solo il potere di accertare la continuità dell'esercizio della professione e non anche quello di verificare la regolarità dell'iscrizione o di adottare i provvedimenti di cancellazione dall'albo, che, invece, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, appartengono alla competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine e, in ragione della gravità degli effetti, sono assistiti da specifiche garanzie, quali l'audizione dell'interessato e la possibilità di proporre ricorso, avente efficacia sospensiva della misura. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di diniego della prestazione previdenziale richiesta adottato dalla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti per aver ravvisato una situazione di incompatibilità idonea a determinare la cancellazione dall'albo, dovendosi ritenere che, così disponendo, la Cassa abbia implicitamente statuito anche sul diritto all'iscrizione all'albo dell'interessato, senza che quest'ultimo potesse neppure avvalersi delle garanzie in tale ambito previste, contemplate solo nei confronti delle decisioni del Consiglio dell'Ordine.

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 21 art. 22, DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)