Sez. L, Sentenza n. 3493 del 13/04/1996 (Rv. 496997 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Dottori commercialisti - Sindacabilità, da parte della Cassa di previdenza e assistenza, della legittimità dell'iscrizione all'albo professionale - Esclusione - Controversie in tema di pensione -Sindacato incidentale di legittimità del giudice ordinario in ordine al provvedimento di iscrizione all'albo - Insussistenza.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
La Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti ha solo il potere, ai sensi dell'art. 11, lettera B), della legge 3 febbraio 1963 n. 100, di accertare la sussistenza o meno dell'esercizio della libera professione, ma non quello di verificare la legittimità dell'iscrizione all'albo professionale per una causa di incompatibilità ai sensi del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 (ordinamento della professione di dottore commercialista), in quanto tale potere spetta unicamente al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti, i cui provvedimenti, vincolanti per la Cassa, non sono suscettibili di sindacato incidentale di legittimità da parte del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, alleg. E, nelle controversie in tema di pensione.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 100 art. 11, DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)