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Sez. U - , Sentenza n. 2320 del 31/01/2020 (Rv. 656706 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Sospensione del rimborso IVA per carichi fiscali pendenti ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 – Strumenti cautelari previsti dagli artt. 23, comma 1 del d.lgs n. 472 del 1997 e 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Inutilizzabilità durante il periodo di vigenza della garanzia chiesta e ottenuta ex art. 38 bis cit.
Stato
decisa il 2020-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656706-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborsi IVA, l'amministrazione finanziaria che abbia chiesto e ottenuto dal contribuente la garanzia in base all'art. 38 bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, durante il periodo di vigenza della medesima non può fare uso degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi, previsti dagli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 69 del r.d. n. 2440 del 1923, determinandosi, altrimenti, una ingiustificata duplicazione della cautela in favore dell'amministrazione ed un carico eccessivo per il contribuente, in violazione del principio di collaborazione e buonafede posto dall'art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000, nonché del principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost. che deve ispirare anche i rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadino.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23 com. 1, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)