Sez. 1 - , Sentenza n. 25726 del 14/12/2016 (Rv. 642755 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA | Revoca del provvedimento di sospensione della restituzione di impianti ai proprietari - Ragioni d'opportunità - Mancanza di decisorietà e definitività - Conseguenze - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA
Il decreto con il quale la corte d’appello abbia revocato, per motivi d’opportunità, il provvedimento che ha sospeso, nel corso dell’esercizio provvisorio dell’impresa, la restituzione ai proprietari dei relativi impianti, non lede alcun diritto soggettivo ed è sempre revocabile, sicché, in quanto privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 104, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)