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Sez. 1, Sentenza n. 1665 del 16/02/1988 (Rv. 457688 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ FALLIMENTARI - IN GENERE - AFFITTO DELL'AZIENDA DEL FALLITO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457688-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ FALLIMENTARI - IN GENERE - AFFITTO DELL'AZIENDA DEL FALLITO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*

Il decreto del tribunale fallimentare, che decida sul reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di scelta - tra più offerenti - del contraente con il quale stipulare il contratto di affitto dell'azienda del fallito nell'ambito della custodia e gestione temporanea delle attività fallimentari ed in vista della futura sua vendita, non è impugnabile con il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 cost. In quanto manca di contenuto decisorio e giurisdizionale non risolvendo un conflitto tra posizioni di diritto soggettivo ma attenendo soltanto ai poteri amministrativi del detto giudice. (Conf 2909/83, mass n 427826).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 90, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)