Sez. 3 - , Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022 (Rv. 665015 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno alla persona - Applicazione delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Liquidazione del danno dinamico-relazionale e del danno morale - Modalità . RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - In genere.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)