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Sez. L, Sentenza n. 9137 del 10/12/1987 (Rv. 456378 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE OPERATA DAL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - DISCIPLINA COLLETTIVA ISTITUTIVA DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ - CONFIGURAZIONE DI QUESTA QUALE CORRESPONSIONE ANNUALE CON DECORRENZA DAL PRIMO DEL MESE DI LUGLIO SECONDO IL PRINCIPIO DELLA POSTICIPAZIONE DELLA RETRIBUZIONE O DELLA POST-NUMERAZIONE - INCENSURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456378-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE OPERATA DAL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - DISCIPLINA COLLETTIVA ISTITUTIVA DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ - CONFIGURAZIONE DI QUESTA QUALE CORRESPONSIONE ANNUALE CON DECORRENZA DAL PRIMO DEL MESE DI LUGLIO SECONDO IL PRINCIPIO DELLA POSTICIPAZIONE DELLA RETRIBUZIONE O DELLA POST-NUMERAZIONE - INCENSURABILITÀ.*

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, la cui valutazione è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione o falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, ferma, peraltro, la necessità che entrambe tali denunce precisino gli errori addebitati a detto giudice, non essendo sufficiente la mera prospettazione di un'interpretazione o di una conclusione diverse da quelle genericamente censurate. Pertanto, in Mancanza di specifiche e fondate denunce sotto i profili anzidetti, è incensurabile la sentenza di merito la quale, interpretando la disciplina collettiva istitutiva della quattordicesima mensilità (art. 21 C.C.n.L. 2 febbraio 1961 e successive Disposizioni dei contratti collettivi per i dipendenti elettrici), abbia ritenuto che essa non rechi alcuna deroga al principio generale della posticipazione della retribuzione o della post-numerazione (secondo cui le retribuzioni periodiche si riferiscono, in difetto di deroga, al precedente periodo di prestazione lavorativa), ma, configurando detta mensilità quale corresponsione annuale e stabilendone il pagamento nel mese di giugno, fissi l'inizio della remunerata prestazione lavorativa al primo luglio dell'anno precedente, anziché al primo gennaio dello anno di effettuazione del pagamento. (Conf 2872/87, mass n 451994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)