Sez. L, Sentenza n. 2872 del 24/03/1987 (Rv. 451994 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INDICAZIONE PRECISA DEGLI ERRORI DENUNCIATI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE CONTENUTA NELLA SENTENZA DI MERITO DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA ISTITUTIVA DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ PER I DIPENDENTI ELETTRICI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INDICAZIONE PRECISA DEGLI ERRORI DENUNCIATI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE CONTENUTA NELLA SENTENZA DI MERITO DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA ISTITUTIVA DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ PER I DIPENDENTI ELETTRICI.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, la cui valutazione è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione o falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, ferma, peraltro, la necessità che entrambe tali denunce precisino gli errori addebitati a detto giudice, non essendo sufficiente la mera prospettazione di un'interpretazione o di una conclusione diverse da quelle genericamente censurate. Pertanto, in Mancanza di specifiche e fondate denunce sotto i profili anzidetti, è incensurabile la sentenza di merito la quale, interpretando la disciplina collettiva istitutiva della quattordicesima mensilità (art. 21 C.C.n.L. 2 febbraio 1961 e successive Disposizioni dei contratti collettivi per i dipendenti elettrici), abbia ritenuto che essa non rechi alcuna deroga al principio generale della posticipazione della retribuzione o della post-numerazione (secondo cui le retribuzioni periodiche si riferiscono, in difetto di deroga, al precedente periodo di prestazione lavorativa), ma, configurando detta mensilità quale corresponsione annuale e stabilendone il pagamento nel mese di giugno, fissi l'inizio della remunerata prestazione lavorativa all'1 luglio dell'anno precedente, anziché all'1 gennaio dell'anno di effettuazione del pagamento. (V 2992/84, mass n 435033; (V 846/84, mass n 430060; (V 5530/83, mass n 430471; (V 1601/83, mass n 426443; (V 6021/81, mass n 416803; (V 4277/81, mass n 414953; (V 3195/77, mass n 386712; (V 488/77, mass n 384039).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)