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Sez. 3, Sentenza n. 7615 del 14/10/1987 (Rv. 455528 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE RIENTRANTE NELLA CATEGORIA A/1 - REQUISITI - CONFERMA DELLA CLASSIFICAZIONE IN DETTE CATEGORIE SULLE BASI DEL REQUISITO DELLA UBICAZIONE - CARENZE DI REQUISITI CONTENENTI LO STATO DI CONSERVAZIONE, L'EPOCA DI COSTRUZIONE E GLI IMPIANTI - RILEVANZA EZIOLOGICA DI TALI CARENZE RISPETTO AL DATO DELLE LOCALIZZAZIONI - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455528-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE RIENTRANTE NELLA CATEGORIA A/1 - REQUISITI - CONFERMA DELLA CLASSIFICAZIONE IN DETTE CATEGORIE SULLE BASI DEL REQUISITO DELLA UBICAZIONE - CARENZE DI REQUISITI CONTENENTI LO STATO DI CONSERVAZIONE, L'EPOCA DI COSTRUZIONE E GLI IMPIANTI - RILEVANZA EZIOLOGICA DI TALI CARENZE RISPETTO AL DATO DELLE LOCALIZZAZIONI - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

Nella controversia relativa alla Determinazione dell'equo canone, qualora emergano carenze di requisiti specifici concernenti lo stato di conservazione, l'epoca di costruzione e gli impianti, tali da escludere la persistente classificazione dell'immobile nella categoria a/1, la diversa valutazione, effettuata in via incidentale dal giudice in considerazione del mero criterio di ubicazione, deve essere motivata non solo in rapporto al superamento dell'incidenza di quei fattori negativi propri dell'immobile stesso, ma anche all'irrilevanza eziologica di tali carenze rispetto al dato della localizzazione, stante il principio che i valori catastali sono assunti, nella detta controversia, non in vista del valore imponibile ai fini fiscali, bensì dell'autonomo rapporto di locazione per la Determinazione del canone in funzione del godimento dell'immobile effettivamente fruibile da parte del conduttore. (nella specie, alla stregua del citato principio, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la pronuncia di merito che aveva confermato, ai fini locativi, la classificazione di un'abitazione nella categoria a/1, pur in presenza delle carenze suindicate, sulla base della sola ubicazione in uno dei quartieri più prestigiosi della città). (V 8405844, mass n 437525; (V 8703364, mass n 452405).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)