Sez. L - , Ordinanza n. 26609 del 18/10/2019 (Rv. 655511 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Art. 46 del c.c.n.l. Federambiente del 1995 - Lavoro straordinario - Computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
In materia di trattamento di fine rapporto, l'art. dell'art. 46 del c.c.n.l. Federambiente del 1995 prevede un'elencazione specifica - da ritenersi tassativa - delle voci retributive da computare nel tfr, in deroga al principio di onnicomprensività ex art. 2120 c.c. (nel testo novellato dalla l. n. 297 del 1982); pertanto, va escluso il lavoro straordinario, non ricompreso fra le eccezioni nominativamente individuate in sede di contrattazione collettiva in modo chiaro ed univoco.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 31/10/1995 art. 46, Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)