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Sez. L, Sentenza n. 4708 del 23/03/2012 (Rv. 621606 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Principio di omnicomprensività della retribuzione - Derogabilità agli effetti del trattamento di fine rapporto - Insussistenza agli effetti della tredicesima mensilità - Conseguenze sulla determinazione della base di calcolo da parte della contrattazione collettiva - Esclusione dei compensi per lavoro straordinario - Ammissibilità - Fattispecie relativa al personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Stato
decisa il 2012-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621606-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

La contrattazione collettiva può derogare al principio della omnicomprensività della retribuzione agli effetti della determinazione del trattamento di fine rapporto, limitando la base di calcolo, anche con modalità indirette, purché con volontà chiara, ed è libera di stabilire il parametro retributivo per le mensilità aggiuntive, in ordine alle quali neppure sussiste un criterio legale tendenzialmente omnicomprensivo; pertanto, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche ed editoriali (nella specie, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), riferendosi l'art. 21 del c.c.n.l. del 1° novembre 1992 alla retribuzione per "orario normale", il trattamento di fine rapporto e la tredicesima mensilità vanno determinati, per il periodo successivo alla decorrenza del medesimo c.c.n.l., con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 01/11/1992 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)