Sez. L, Sentenza n. 17655 del 29/07/2009 (Rv. 609562 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Indennizzabilità - Limiti - Rischio elettivo - Valutazione - Criteri - Violazione di norme fondamentali del codice della strada - Configurabilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa. (Nella fattispecie, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, analizzando le concrete condizioni psicologiche ed ambientali in cui si era verificato l'infortunio a causa dell'inosservanza di uno "stop" da parte del lavoratore nel tragitto da casa al luogo di lavoro, aveva stabilito che il comportamento del medesimo non aveva comportato l'assunzione di un rischio elettivo escludente la configurabilità di un infortunio "in itinere" indennizzabile).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)