Sez. L, Sentenza n. 11885 del 06/08/2003 (Rv. 565712 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Indennizzabilità - Limiti - Rischio elettivo - Valutazione - Modalità - Fattispecie in tema di violazione di norme fondamentali del codice della strada.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, sicché la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di corresponsione della rendita INAIL proposta dai superstiti di un lavoratore deceduto a causa di un infortunio occorsogli mentre alla guida di un ciclomotore si stava recando dalla propria abitazione nel luogo di lavoro, avendo imboccato una strada in violazione del divieto di transito, ed incrociato altra autovettura per evitare la quale aveva operato una repentina manovra che aveva determinato il ribaltamento del ciclomotore e le lesioni in seguito alle quali era deceduto.)
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)