Sez. L, Sentenza n. 1716 del 13/03/1986 (Rv. 445050 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - TERMINE EX ARTT. 134 E 135 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - TERMINE DI DECADENZA O DI PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - DI INDENNIZZABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - PREVISIONE DI DETTO TERMINE - CONSEGUENZA COERENTE CON IL SISTEMA TABELLARE - LEGITTIMITÀ - DUBBI DI INCOSTITUZIONALITÀ - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - TERMINE EX ARTT. 134 E 135 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - TERMINE DI DECADENZA O DI PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - DI INDENNIZZABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - PREVISIONE DI DETTO TERMINE - CONSEGUENZA COERENTE CON IL SISTEMA TABELLARE - LEGITTIMITÀ - DUBBI DI INCOSTITUZIONALITÀ - INSUSSISTENZA.*
Il termine previsto dagli artt. 134 e 135 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non è termine di decadenza o di prescrizione correlato all'Esercizio del diritto alla rendita, ma termine di indennizzabilità del tutto avulso dal comportamento dello assicurato ed obiettivamente stabilito, in base a criteri statistici e clinici, per delimitare l'ambito delle malattie professionali indennizzabili. La previsione di tale termine di indennizzabilità è conseguenza coerente con il sistema tabellare, ritenuto legittimo dalle sentenze della Corte costituzionale n. 206 del 1974 e n. 140 del 1981, né incorre in dubbi di costituzionalità in relazione ai motivi per i quali, con sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969, è stata ritenuta la incostituzionalità dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. (V 439/84, mass n 432664).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)