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Sez. 3, Sentenza n. 18649 del 12/09/2011 (Rv. 619410 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. - Distinzione tra assicurato e terzo danneggiato - Domanda dell'assicurato di condanna al pagamento di una somma eccedente il massimale - Sufficienza - Danneggiato - Onere di esercizio dell'azione surrogatoria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619410-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

L'assicurato il quale intenda invocare la responsabilità ultramassimale del proprio assicuratore della r.c.a. per c.d. "mala gestio" propria ha l'onere di formulare in modo esplicito la relativa domanda. Il danneggiato, invece, non può far valere contro l'assicuratore, come diritto proprio, il diritto al risarcimento del danno che, nel rapporto contrattuale di assicurazione, deriva all'assicurato dal pregiudizio che l'assicuratore gli cagiona non eseguendo la sua obbligazione in buona fede (cd. "mala gestio" propria), sicchè è onere del danneggiato medesimo proporre l'azione surrogatoria, sostituendosi al proprio debitore inerte, essendo questo l'unico rimedio idoneo a consentirgli di ottenere in suo favore la sentenza di condanna dell'assicuratore, nei limiti in cui l'avrebbe potuta ottenere l'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)