Sez. 5, Sentenza n. 28748 del 08/06/2005 Ud. (dep. 29/07/2005) Rv. 232297 - 01
PERSONA OFFESA DAL REATO (Cod. proc. pen. 1988) - DIRITTI E FACOLTÀ - memorie | Richiesta di ammissione di testi, mediante deposito della relativa lista, prima della costituzione di parte civile, ex art. 78, comma secondo, cod. proc. pen. - Inammissibilità - Esclusione.
PERSONA OFFESA DAL REATO (Cod. proc. pen. 1988) - DIRITTI E FACOLTÀ - memorie
In tema di diritti e facoltà della persona offesa, è ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa, costituitasi fuori dell'udienza, in data precedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta è compresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui all'art. 90 cod. proc. pen., con la conseguenza che la persona offesa dal reato, divenuta parte processuale a mezzo dell'atto di costituzione di parte civile, può certamente avvalersi del mezzo di prova già proposto, senza necessità di ripresentare la lista testimoniale già depositata in tempo utile rispetto a quello indicato dall'art. 468, comma primo, cod. proc. pen., mentre gli effetti della costituzione di parte civile, formalizzata fuori udienza riguardano, ai sensi dell'art. 78, comma secondo, cod. proc. pen., l'instaurazione del contraddittorio civile nella sede penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)