Sez. 6, Sentenza n. 9967 del 13/07/1999 Ud. (dep. 05/08/1999) Rv. 214182 - 01
PERSONA OFFESA DAL REATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIRITTI E FACOLTÀ - MEMORIE | Possibilità di indicare elementi di prova - Richiesta al giudice di ascoltare i testimoni - Ammissibilità.
PERSONA OFFESA DAL REATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIRITTI E FACOLTÀ - MEMORIE
In tema di diritti e facoltà della persona offesa, l'art. 90 del cod.proc.pen. consente alla suddetta, anche se non costituita (o non ancora costituita) parte civile di indicare elementi di prova e quindi anche di chiedere al giudice di merito l'ammissione di testimoni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)