Sez. 1, Sentenza n. 27734 del 11/12/2013 (Rv. 629219 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO | Convenzione di New York - Deduzione, in sede di delibazione, dell'avvenuta novazione del contratto con caducazione della clausola contrattuale - Condizione ostativa alla delibazione - Esclusione - Fondamento.
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO
Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera a), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, la parte nei cui confronti il lodo è fatto valere può dedurre, quale condizione ostativa, (ed ha l'onere di provare) che la clausola compromissoria non era "valida in base alla legge cui le parti l'hanno assoggettata o, in mancanza di indicazioni, alla legge del paese in cui la sentenza è stata emanata". Ne consegue che, atteso il carattere sanativo delle circostanze impeditive del riconoscimento, da cui deriva la devoluzione di ogni altra questione all'esclusivo giudizio degli arbitri, in sede di delibazione non può essere dedotta la novazione del contratto con caducazione della competenza arbitrale, spettando solo agli arbitri verificare se sia ancora in vigore una convenzione o una clausola arbitrale, o se la stessa sia venuta meno a seguito del nuovo regolamento contrattuale.
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1968 num. 62, Tratt. Internaz. 10/06/1958
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)