Sez. 1, Sentenza n. 2992 del 23/05/1979 (Rv. 399326 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - PRESUPPOSTI - DISCORDANZA TRA RESIDENZA ANAGRAFICA E RESIDENZA EFFETTIVA DEL DESTINATARIO DELL'ATTO - RICERCHE ED INFORMAZIONI - FUNZIONE - ONERE DEL NOTIFICANTE O DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - PRESUPPOSTI - DISCORDANZA TRA RESIDENZA ANAGRAFICA E RESIDENZA EFFETTIVA DEL DESTINATARIO DELL'ATTO - RICERCHE ED INFORMAZIONI - FUNZIONE - ONERE DEL NOTIFICANTE O DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO.*
In caso di discordanza tra residenza anagrafica e residenza effettiva del destinatario dell'atto, il notificante o l'ufficiale giudiziario hanno l'Onere, prima di adottare il sistema di notificazione previsto dall'art 143 cod proc civ per le ipotesi di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, di esperire le ricerche e di assumere le opportune informazioni, secondo il criterio della normale diligenza, al fine di accertare il luogo in cui sia possibile reperire il destinatario della notificazione. Tali ricerche ed informazioni sono infatti necessarie in relazione alle peculiari circostanze del caso concreto, perche il notificante possa dimostrare di avere legittimamente adottato la Forma di notificazione prevista dallo art 143 cod proc civ non essendo riuscito a superare lo stato di ignoranza circa l'effettiva residenza (o dimora o domicilio) del destinatario dell'atto. (V 5753/78, mass n 395555).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)