Sez. 5, Sentenza n. 4612 del 03/04/1996 Ud. (dep. 07/05/1996) Rv. 204854 - 01
Azione penale - Querela - In genere | Impugnazioni - Appello - Questione relativa alla sussistenza della querela - Inserimento degli atti ex art. 431, primo comma cod. proc. pen. nel fascicolo per il dibattimento - Ordine del giudice - Mancato riscontro della querela - Esclusione della condizione di procedibilità - Omessa indagine ex art. 603, terzo comma cod. proc. pen. sul contenuto del fascicolo per il dibattimento - Vizio di motivazione.
Azione penale - Querela - In genere
Ove, in sede di appello, sorga la questione dell'accertamento della proposizione della querela, il giudice, se non dispone di elementi decisivi, idonei a farla ritenere omessa, deve disporre, anche senza richiesta delle parti, che nel fascicolo per il dibattimento, previsto dall'art. 431, primo comma cod. proc. pen., siano riversati gli atti descritti nella lettera a) dello stesso disposto. Pertanto, dà luogo al vizio della mancanza di motivazione la decisione che - nell'ipotesi descritta - risolva negativamente la questione dell'esistenza della suddetta condizione di procedibilità, sul mero rilievo del mancato riscontro negli atti della querela della persona offesa, senza alcuna preventiva indagine, esigibile ai sensi dell'art. 603, terzo comma cod. proc. pen., sui contenuti del fascicolo per il dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)