Sez. 6, Sentenza n. 299 del 19/01/2000 Cc. (dep. 07/03/2000) Rv. 215655 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - ATTI RACCOLTI | Querela - Data, luogo della presentazione e individuazione del querelante - Inserimento di tali dati nel fascicolo nel corso del dibattimento - Possibilità - Mancato inserimento - Conseguenze.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - ATTI RACCOLTI
Fra gli atti "relativi alla procedibilità" che, ai sensi dell'art. 431 lett. a) cod. proc. pen., vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, rientra anche l'attestazione prevista dall'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen. della data e del luogo di presentazione della querela, come pure quella dell'avvenuta identificazione del querelante. Ne consegue che, ove tali attestazioni, per errore, non siano state di fatto inserite in detto fascicolo, la relativa questione può essere sollevata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, ai sensi dell'art. 491, secondo comma, cod. proc. pen. e può essere chiesto che l'inserimento abbia luogo in tale sede. Ove neppure ciò sia fatto, nessun equipollente può sostituire le formalità mancanti, onde correttamente il giudice del merito dichiara non doversi procedere per difetto di querela.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)