Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 12/07/1974 (Rv. 370418 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - INSEGNAMENTO RELIGIOSO - SEMINARI - RAPPORTO FRA SEMINARISTI ED AUTORITA PREPOSTE AL SEMINARIO - NATURA CONTRATTUALE - DANNI SUBITI DA UN ALLIEVO - RESPONSABILITA DEI PREPOSTI PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI SORVEGLIANZA - CARATTERE CONTRATTUALE - PRESCRIZIONE - TERMINE ORDINARIO DECENNALE.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - INSEGNAMENTO RELIGIOSO - SEMINARI - RAPPORTO FRA SEMINARISTI ED AUTORITA PREPOSTE AL SEMINARIO - NATURA CONTRATTUALE - DANNI SUBITI DA UN ALLIEVO - RESPONSABILITA DEI PREPOSTI PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI SORVEGLIANZA - CARATTERE CONTRATTUALE - PRESCRIZIONE - TERMINE ORDINARIO DECENNALE.*
Anche se i seminari sono stati istituiti per la formazione e la cultura degli ecclesiastici, sussiste tuttavia un rapporto contrattuale tra i seminaristi e le autorita preposte al seminario e cioe un accordo tra la volonta dei richiedenti l'ammissione nel seminario e quella dell' ente, per cui discendono obblighi del rettore e dei suoi preposti da una parte e obblighi dei seminaristi dall'altra. In conseguenza l'Azione di responsabilita per i danni subiti da un allievo in conseguenza della violazione dei doveri di sorveglianza sugli allievi da parte dei preposti ha carattere contrattuale ed e soggetta all'ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art 2946 cod civ. (nella specie, un seminarista, per riprendere un pallone, finito al di la della cancellata di un giardino, durante il gioco che praticava con i suoi compagni sotto la vigilanza di un 'prefettò, si era arrampicato sulla cancellata stessa per scavalcarla e, rimasto impigliato con la sottana in una delle lance, aveva perduto l'equilibrio ed era caduto al suolo, riportando la frattura del braccio sinistro).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)