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Sez. 3, Sentenza n. 369 del 15/01/1980 (Rv. 403750 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - OBBLIGO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALLIEVI DURANTE LA RICREAZIONE - APPLICABILITA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI RELIGIOSI DI ISTRUZIONE MEDIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403750-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - OBBLIGO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALLIEVI DURANTE LA RICREAZIONE - APPLICABILITA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI RELIGIOSI DI ISTRUZIONE MEDIA - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art 350 del regolamento generale per il servizio scolastico, approvato con RD 26 aprile 1928 n 1297, secondo la quale la sorveglianza degli allievi si estende al periodo di tempo destinato alla ricreazione e va esercitata con l'effettiva presenza degli insegnanti nel luogo in cui l'attivita ricreativa si svolge, non e applicabile agli istituti scolastici religiosi di istruzione media, in quanto detto regolamento riguarda i servizi dell'istruzione elementare. (V 2342/77, mass n 386057; (V 2110/74, mass n 370418; (V 260/72, mass n 356078).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Regio Decr. 26/04/1928 num. 1297 art. 350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)