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Sez. 3, Sentenza n. 850 del 01/03/1977 (Rv. 384462 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DEL PROPRIO CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384462-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DEL PROPRIO CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Nella particolare ipotesi in cui, in presenza di un accentuato contrasto fra le consulenze tecniche disposte in primo grado e in grado di appello, la parte interessata abbia mosso rilievi precisi e circostanziati all'opera di uno dei due tecnici per dimostrare l'erroneita delle conclusioni cui costui sia pervenuto, deve subire una deroga il principio secondo il quale il giudice di merito, quando ritenga convincenti le conclusioni del proprio consulente di ufficio non e tenuto ad esporre in modo specifico tale suo convincimento, costituendo, in questo caso, Obbligo del giudice il non limitarsi a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente, bensi di compiere una piu approfondita indagine al fine di stabilire se e in che misura le dedotte censure appaiono meritevoli di accoglimento. (Conf 172/71, mass n 349557).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)