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Sez. 2, Sentenza n. 172 del 25/01/1971 (Rv. 349557 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONTRASTO TRA LE CONSULENZE ESPLETATE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E D'APPELLO - SPECIFICHE CONTESTAZIONI DA PARTE DELL'INTERESSATO - OBBLIGO DI ANALITICA MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349557-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONTRASTO TRA LE CONSULENZE ESPLETATE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E D'APPELLO - SPECIFICHE CONTESTAZIONI DA PARTE DELL'INTERESSATO - OBBLIGO DI ANALITICA MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*

Nella particolare ipotesi in cui, in presenza di un accentuato contrasto fra le consulenze tecniche disposte in primo grado e in grado di appello, la parte interessata abbia mosso rilievi precisi e circostanziati all'opera di uno dei due tecnici per dimostrare l'erroneita delle conclusioni cui costui sia pervenuto, deve subire una deroga il principio secondo cui il giudice di merito, quando ritenga convincenti le conclusioni del proprio consulente d'ufficio, non e tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni di tale suo convincimento, costituendo, in questo caso, Obbligo del giudice quello di non limitarsi a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente, bensi di compiere una piu approfondita indagine al fine di stabilire se e in che misura le dedotte censure appaiano meritevoli di accoglimento. (V 262'69, mass n 338234).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)