Sez. 1, Sentenza n. 2051 del 11/07/1974 (Rv. 370333 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - RISCOSSIONE - RITENUTE D'ACCONTO - COMPENSO AL CURATORE FALLIMENTARE - ASSOGGETTABILITA ALLA RITENUTA D'ACCONTO DI CUI ALL'ART 3 DELLA LEGGE N 801 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - RISCOSSIONE - RITENUTE D'ACCONTO - COMPENSO AL CURATORE FALLIMENTARE - ASSOGGETTABILITA ALLA RITENUTA D'ACCONTO DI CUI ALL'ART 3 DELLA LEGGE N 801 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*
Al fine di stabilire se il compenso del curatore fallimentare sia soggetto alla ritenuta d'acconto prevista dall'art 3 della legge 28 ottobre 1970 n 801, e rilevante non il problema concernente la permanenza o meno della qualita d'imprenditore del commerciante fallito, ma la qualificazione dell'attivita del curatore. Poiche questo e un ausiliario di giustizia, che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare e li esercita su un piano pubblicistico e nell'ambito di un processo, con criteri, modalita e responsabilita del tutto particolari, estranei a quelli che caratterizzano la prestazione dell'attivita professionale vera e propria, non ricorre il presupposto previsto dal citato art 3 per l'applicazione della ritenuta d'acconto sul compenso dovutogli. (Conf 955'74, mass n 368871).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge 28/10/1970 num. 801 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)