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Sez. 1, Sentenza n. 955 del 05/04/1974 (Rv. 368871 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - ASSOGGETTAMENTO ALLA RITENUTA DI ACCONTO DELL'IMPOSTA DI RM EX ART 3 DELLA LEGGE N 801 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368871-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - ASSOGGETTAMENTO ALLA RITENUTA DI ACCONTO DELL'IMPOSTA DI RM EX ART 3 DELLA LEGGE N 801 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*

Il curatore del fallimento, quale organo investito di una pubblica funzione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, svolge un'attivita distinta da quella del fallito o dei creditori, ed agisce imparzialmente non in rappresentanza o in sostituzione del fallito o dei creditori, ma per far valere, di volta in volta, e sempre nell'interesse della giustizia, le ragioni dell'uno o degli altri o della massa attiva fallimentare. Per queste peculiari caratteristiche dell'attivita del curatore, il compenso allo stesso liquidato non e soggetto alla ritenuta di acconto dell'imposta di RM di cui all'art 3 della legge 28 ottobre 1970, n 801. (V 2108'71, mass n 352825).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge 28/10/1970 num. 801 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)