Sez. L, Sentenza n. 4251 del 02/03/2004 (Rv. 570743 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NORME APPLICABILI | Norme sulla interpretazione dei contratti - Applicabilità - Limiti - Comune intenzione delle parti - Rilevanza - Esclusione -Comportamento dei destinatari - Rilevanza - Esclusione - Intento dell'autore del negozio - Accertamento - Necessità - Fattispecie relativa ad una circolare aziendale dell'Ente poste italiane concernente il recapito pacchi da parte dei portalettere.
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NORME APPLICABILI
Le norme sulla interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi. Ne consegue che nei negozi unilaterali (quali possono essere qualificate le circolari aziendali) non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti - che non esiste - ma si deve indagare soltanto l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio nell'interpretare la circolare n. 2 del 7 aprile 1994 dell'allora Ente Poste Italiane, ritenendo che l'attribuzione del servizio di consegna delle stampe di peso superiore ai 500 gr. ai portalettere, e l'equiparazione di tale attività di recapito a dieci minuti primi di lavoro, avesse soltanto la finalità di distribuire equamente il lavoro dei portalettere nella varie zone di recapito, e non avesse alcuna valenza ai fini della determinazione di un compenso aggiuntivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1324
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)