Sez. L, Sentenza n. 11712 del 19/11/1998 (Rv. 520865 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NORME APPLICABILI | Norme sull'interpretazione dei contratti - Limiti - Comune intenzione delle parti - Rilevanza - Esclusione - Intento dell'autore del negozio - Accertamento - Necessità - Fattispecie relativa a dichiarazione unilaterale del datore di lavoro (Banca di Roma) di impegno a riconoscere il diritto alla promozione automatica dei vice capi ufficio nella ricorrenza di determinati presupposti.
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NORME APPLICABILI
Le norme sulla interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi. Ne consegue che nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio (senza poter far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso). (Fattispecie relativa a dichiarazione della Banca di Roma, rivolta alle organizzazioni sindacali e qualificata dal giudice di merito quale determinazione aziendale discrezionale, circa l'impegno a riconoscere ai vice capi ufficio il beneficio della promozione automatica per anzianità a capo ufficio nel concorso di determinati presupposti; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui era il requisito dell'assunzione come impiegato di prima categoria era applicabile anche in relazione all'ipotesi di promozione per il concorso dell'anzianità di otto anni nel grado e del conseguimento della qualifica non inferiore a ottimo negli ultimi tre anni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1324
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)