Sez. 2, Sentenza n. 5270 del 05/08/1983 (Rv. 430161 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'impugnazione incidentale tardiva - consentita dall'art. 334 cod. proc. civ. anche quando è decorso il termine di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. - è ammissibile allorché dalla soluzione delle questioni formanti oggetto dell'impugnazione principale dipende la soluzione delle questioni dedotte con il gravame incidentale; quando cioè la correlazione e l'interdipendenza logico-giuridica delle medesime questioni fa nascere l'interesse a proporre con la impugnazione incidentale tardiva l'esame di quelle questioni sollevate con il gravame principale. (Conf 3032/82, mass n 420960; (Conf 2961/82, mass n 420865).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)