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Sez. 2, Sentenza n. 7841 del 22/12/1986 (Rv. 449788 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DEL GIUDICE DI APPELLO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO DEL CONVENUTO, SOCCOMBENTE SUL PUNTO, CONCERNENTE LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO STESSO - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449788-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DEL GIUDICE DI APPELLO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO DEL CONVENUTO, SOCCOMBENTE SUL PUNTO, CONCERNENTE LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO STESSO - PROPONIBILITÀ.*

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando la risoluzione delle questioni formanti oggetto dell'impugnazione principale sia dipendente da quella delle questioni dedotte con il gravame incidentale, poiché in tal caso, per la correlazione e interdipendenza logico-giuridica delle questioni medesime, deve ritenersi che l'interesse dell'impugnante incidentale nasca a seguito del gravame principale. Pertanto, nel caso di ricorso per Cassazione col quale si investa la decisione del giudice di appello di rigetto della domanda di adempimento di un contratto, ben può l'altra parte rimettere in discussione, con ricorso incidentale tardivo, il problema, risolto affermativamente in suo sfavore dalla sentenza impugnata, della conclusione di quel contratto, al fine di contestare in radice la pretesa del relativo adempimento. (V 1756/85, mass n 439713; (V 883/85, mass n 439060; (V 5270/83, mass n 430161; (V 5152/83, mass n 430019; (V 2876/83, mass n 427801; (Conf 3032/82, mass n 420960).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)