Sez. 4, Sentenza n. 30039 del 13/05/2025 Ud. (dep. 01/09/2025) Rv. 288311-01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Responsabilità del committente - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'ingerenza rilevante ai fini della configurabilità della responsabilità del committente non si indentifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo, ma deve integrare una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui, tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'affermazione di responsabilità del committente, limitatosi a partecipare alle riunioni di coordinamento, attività prevista dalla procedura aziendale, ed a sottoscrivere il permesso di lavoro, sul rilievo che non avesse impartito, per contro, alcuna direttiva o modificato le modalità previste dai piani di sicurezza, la cui gestione era rimasta affidata al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza e dai datori di lavoro delle imprese esecutrici).
Cod. Pen. art. 40, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)