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Sez. 4, Sentenza n. 18169 del 23/04/2025 Ud. (dep. 14/05/2025) Rv. 288004-02

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Responsabilità del committente - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288004-02

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente in caso di infortunio è necessario verificare, in concreto, l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo.

Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)