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Sez. 2, Sentenza n. 518 del 27/03/1965 (Rv. 310943 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - IN GENERE - VENDITE SUCCESSIVE DI FONDI FINITIMI - ASSOGGETTAMENTO DI UN FONDO A SERVITU - MANCATA MENZIONE NELL'ATTO DI VENDITA - EFFETTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310943-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - IN GENERE - VENDITE SUCCESSIVE DI FONDI FINITIMI - ASSOGGETTAMENTO DI UN FONDO A SERVITU - MANCATA MENZIONE NELL'ATTO DI VENDITA - EFFETTI - FATTISPECIE.*

Colui che, con due successivi Atti, abbia alienato a persone diverse due immobili finitimi, assoggettando a servitu, con il primo di tali Atti, il secondo immobile alienato a favore dell'altro, incorre in responsabilita da inadempienza contrattuale, nei confronti del primo acquirente, qualora, nel secondo atto, non menzioni espressamente la servitu anteriormente costituita, con l'effetto che il secondo atto venga a privare di efficacia il primo sul punto della servitu. Ne il ritardo del primo acquirente (del fondo dominante) nel trascrivere il proprio atto, che permetta al secondo acquirente (del fondo servente) la trascrizione anteriore del secondo atto, puo far venir meno, in relazione alla detta responsabilita, ogni nesso di causalita tra il danno subito dal primo acquirente e la condotta, quanto meno reticente, dell'alienante. E neppure puo esonerare quest'ultimo da responsabilita l'inserzione, nel secondo atto, della clausola di richiamo generico a tutte le servitu, attive e passive, preesistenti, non essendo un tale richiamo idoneo, per la sua genericita, ad evitare l'inconveniente di una trascrizione operata senza il rispetto dell'ordine temporale. (nella specie trattavasi di due Atti di vendita successivi ma quasi contemporanei, con trascrizione del secondo anteriore di un solo giorno a quella del primo, contenente l'assoggettamento a servitu del secondo immobile al primo). (V. 2591/63, 1149/63, 226/63, 3905/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)