Sez. 2, Sentenza n. 4090 del 15/06/1988 (Rv. 459190 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - DOPPIA ALIENAZIONE - PREVALENZA DEL SECONDO ACQUIRENTE CHE TRASCRIVA PER PRIMO - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE - NATURA CONTRATTUALE - RESPONSABILITÀ DEL SECONDO ACQUIRENTE - NATURA EXTRACONTRATTUALE.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - DOPPIA ALIENAZIONE - PREVALENZA DEL SECONDO ACQUIRENTE CHE TRASCRIVA PER PRIMO - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE - NATURA CONTRATTUALE - RESPONSABILITÀ DEL SECONDO ACQUIRENTE - NATURA EXTRACONTRATTUALE.*
La responsabilità in cui incorre il venditore per avere alienato ad un secondo acquirente, che trascriva per primo l'immobile in precedenza alienato ad altro compratore, ha natura contrattuale, in quanto fondata sulla violazione dell'obbligazione assunta con il contratto nei confronti del compratore di trasferirgli i poteri di disposizione del diritto venduto nonché di astenersi da ogni comportamento diretto a frustare il pattuito trasferimento e così di non frapporre impedimenti all'acquisto della proprietà del bene da parte del compratore, in applicazione del principio della esecuzione del contratto secondo buona fede, con la conseguenza che l'Azione per far valere detta responsabilità è soggetta alla prescrizione decennale. Per converso, ha natura extracontrattuale la responsabilità del secondo acquirente, il quale, pur conoscendo l'avvenuta vendita del medesimo bene attuata dal proprio alienante, nonché la mancata trascrizione del primo contratto da parte del precedente compratore, abbia trascritto il proprio titolo di acquisto. Tuttavia, la domanda di risarcimento del danno che sia proposta dal primo compratore nei soli confronti del venditore comporta l'interruzione della prescrizione con riguardo al diritto al risarcimento anche nei confronti del secondo compratore stante la responsabilità solidale degli stessi per avere concorso nella produzione del danno. (V 76/82, mass n 417767; (V 759/82, mass n 418581; (V 518/65, mass n 310943; (Conf 6006/84, mass n 437673; (Conf 76/82, mass n 417767; (contra 4669/77, mass n 388270; (contra 1983/76, mass n 380800; (contra 526/76, mass n 379190).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)