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Sez. 1, Sentenza n. 16494 del 27/09/2012 (Rv. 624102 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI | Giudizio di opposizione allo stato passivo - Partecipazione del commissario liquidatore - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624102-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI

In tema di liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore è parte necessaria del giudizio di opposizione allo stato passivo, in quanto, seppure non legittimato all'impugnazione, una volta entrato a far parte del procedimento impugnatorio assume e conserva tutte le facoltà delle altre parti (eccetto il diritto di azione, in primo grado e nei gradi successivi), sì da essere legittimato a svolgere, nell'interesse della massa, attività, iniziative e conclusioni pertinenti al "thema decidendum". Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal commissario liquidatore avverso la sentenza di merito sull'opposizione allo stato passivo non esclude che egli debba partecipare al giudizio di legittimità instaurato da un soggetto legittimato, né che le difese da lui svolte in tale giudizio siano valide e debbano essere esaminate a tutti gli effetti, siccome inerenti al contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)