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Sez. 1, Sentenza n. 6172 del 17/04/2003 (Rv. 562253 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Legittimazione all'impugnazione - Curatore - Esclusione - Altre facoltà riconosciute alle parti - Curatore - Spettanza - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562253-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI

Nel procedimento di impugnazione del credito ammesso al passivo fallimentare (art. 100 legge fall.), il curatore è considerato "ope legis" contraddittore necessario, dovendo essere chiamato in giudizio - al pari del creditore ammesso il cui credito risulti contestato - onde assumere la qualità di parte processuale che, per quanto non legittimata all'impugnazione ex art. 100 cit., attesane la qualità di organo di collaborazione del giudice nella fase della verifica dei crediti, una volta entrata a far parte del procedimento impugnatorio assume e conserva tutte le facoltà delle altre parti (eccetto il diritto di azione, in primo grado e nei gradi successivi), sì da essere legittimato a svolgere attività, iniziative e conclusioni pertinenti al "thema decidendum".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)