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Sez. 1, Sentenza n. 2535 del 28/03/1990 (Rv. 466225 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ (O INTERESSE) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - PERIODO DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA - PENDENZA - IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE DEL FONDO DI PROPRIETÀ PRIVATA IN OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466225-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ (O INTERESSE) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - PERIODO DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA - PENDENZA - IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE DEL FONDO DI PROPRIETÀ PRIVATA IN OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

In caso di irreversibile trasformazione del fondo di proprietà privata in opera pubblica durante il periodo di occupazione legittima, senza che sia nel frattempo intervenuto un provvedimento ablatorio, il termine quinquennale di prescrizione (art. 2947 cod. civ.) del diritto del privato al risarcimento del danno per la perdita del bene decorre dalla scadenza del periodo di occupazione legittima, atteso che in quel momento si verificano l'Estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione, a titolo originario, della proprietà da parte dell'ente pubblico. (Conf 3253/89, mass n 463329).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)