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Sez. 1, Sentenza n. 3253 del 09/07/1989 (Rv. 463329 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - TERMINE QUINQUENNALE DI PRESCRIZIONE - OPERATIVITÀ - DECORRENZA - SUCCESSIVO DECRETO ESPROPRIATIVO O LIQUIDAZIONE, OFFERTA E DEPOSITO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463329-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - TERMINE QUINQUENNALE DI PRESCRIZIONE - OPERATIVITÀ - DECORRENZA - SUCCESSIVO DECRETO ESPROPRIATIVO O LIQUIDAZIONE, OFFERTA E DEPOSITO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Con riguardo al diritto al risarcimento del danno, che spetta al proprietario del fondo per effetto della radicale trasformazione del bene con l'irreversibile acquisizione nella realizzazione di opera pubblica, senza titolo espropriativo, e della conseguenziale perdita del diritto dominicale per fatto illecito dell'amministrazione, il termine quinquennale di prescrizione, il quale decorre dalla data del perfezionarsi di detto illecito (istantaneo), e cioè dalla data di quella trasformazione, se essa intervenga durante l'occupazione illegittima, ovvero dalla scadenza dell'occupazione legittima, se nel corso di questa si verifichi la trasformazione medesima, resta insensibile all'eventuale successiva adozione del decreto espropriativo, od alla liquidazione, offerta e deposito dell'indennità di espropriazione, atteso che i relativi Atti, in quanto non inerenti al suddetto credito risarcitorio, non possono integrare né riconoscimento del credito stesso, né rinuncia ad opporne la prescrizione. (V 3940/88, mass n 459115; (V 5020/87, mass n 453624).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)