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Sez. 3, Sentenza n. 2111 del 23/06/1972 (Rv. 359345 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - AFFIDAMENTO DEL VEICOLO AD UNA OFFICINA QUALIFICATA PER LE RIPARAZIONI ED IL COLLAUDO - ESONERO DEL PROPRIETARIO DALLA RESPONSABILITA PRESUNTA.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359345-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - AFFIDAMENTO DEL VEICOLO AD UNA OFFICINA QUALIFICATA PER LE RIPARAZIONI ED IL COLLAUDO - ESONERO DEL PROPRIETARIO DALLA RESPONSABILITA PRESUNTA.*

La consegna del veicolo da parte del proprietario ad una officina qualificata per le necessarie riparazioni costituisce condizione di esonero dalla responsabilita presunta prevista dall'art 2054 cod civ. nel concetto di riparazione e da comprendere anche ogni operazione che sia con essa necessariamente e interamente connessa come l'accertamento del guasto e il controllo della ripristinata efficienza (nella specie il collaudo dell'autoveicolo). (Conf 3132'69, mass n 343090).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)