Sez. 3, Sentenza n. 3132 del 26/09/1969 (Rv. 343090 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - AFFIDAMENTO DEL VEICOLO AD OFFICINA PER RIPARAZIONI - PROVA LIBERATORIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - AFFIDAMENTO DEL VEICOLO AD OFFICINA PER RIPARAZIONI - PROVA LIBERATORIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Il mero fatto dell'affidamento dell'autoveicolo ad una autorimessa o ad un'officina di riparazioni non e sufficiente a fornire la prova liberatoria richiesta dall'art 2054 cod civ, qualora sussistano dubbi sulla diligenza usata, nell'affidamento dal proprietario del veicolo. Tuttavia, il fatto che l'incarico delle riparazioni sia stato dato ad un pubblico Esercizio, che pubblicamente e notoriamente esercita l'attivita di autorimessa e carrozzeria e funziona regolarmente, suole essere considerato come una sufficiente garanzia, ai fini dell'affidamento, dalla generalita dei proprietari di veicoli ed, in una situazione siffatta, deve ritenersi soddisfatta l'esigenza di serieta dell'affidamento del veicolo, non potendosi pretendere la prova di una diligenza eccezionale. (V 1635, 64 875, 64 1898, 60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)