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Sez. 6, Sentenza n. 18218 del 11/03/2003 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 225344 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento - Rivalutazione dei presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225344-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, non è illogico, purché adeguatamente motivato, che il collegio giudicante, dopo aver respinto analoga richiesta del pubblico ministero, disponga successivamente il provvedimento di sospensione ex art. 304, comma 2 cod. proc. pen., in base ad una nuova valutazione della complessità e della prevedibile durata del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)