diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 29537 del 07/05/2003 Cc. (dep. 15/07/2003) Rv. 226221 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento- Possibilità di disporre la sospensione in ogni momento del dibattimento - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226221-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2 cod. proc. pen. può essere adottata in ogni momento del dibattimento, anche dopo che sia stata respinta analoga richiesta, purché sia adeguatamente motivata in base ad una valutazione ex ante del futuro svolgimento del processo e della sua particolare complessità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima la sospensione dei termini disposta, prendendo in considerazione oltre che gli elementi già obiettivamente rilevabili, come il numero e la gravità delle imputazioni e il numero degli imputati, anche quegli accertamenti che, pur non facendo parte dei mezzi di prova già ammessi, vi sia fondato motivo di ritenere che debbano essere acquisiti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)