Sez. 6, Sentenza n. 10951 del 15/03/2006 Cc. (dep. 29/03/2006) Rv. 233711 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Vizi della motivazione - Incompatibilità con atti del processo - Onere del ricorrente di individuazione e rappresentazione degli atti processuali - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
Il nuovo testo dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, nel far riferimento ad "atti del processo" che devono essere "specificatamente indicati" dal ricorrente, detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen. - secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - con l'effetto di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel ricorso, allegazione in copia, precisa indicazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, ecc.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)