Sez. 1, Sentenza n. 11544 del 22/10/1992 (Rv. 479108 - 01)
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Giudice competente | Giudice straniero - Pronuncia di affidamento del minore ad uno dei suoi stessi genitori - Delibazione - Tribunale per i minorenni - Devoluzione - Esclusione - Corte di appello - Competenza - Sussistenza.
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Giudice competente
L'art. 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184, il quale, in deroga alla competenza della corte d'appello sulla dichiarazione d'efficacia di pronunce del giudice straniero, devolve al tribunale per i minorenni la delibazione, oltre che dei provvedimenti di adozione o di affidamento preadottivo di minori stranieri, anche di altri provvedimenti a tutela e protezione dei minori medesimi, si riferisce sempre agli interventi che riguardino un minore privo di cittadinanza italiana e che siano rivolti alla costituzione di un rapporto di tipo adottivo con coniugi cittadini italiani. La suddetta deroga, non opera rispetto alla pronuncia del giudice straniero di affidamento del minore ad uno dei suoi stessi genitori, la cui delibazione resta di conseguenza affidata alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 796 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 31 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)