Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26442 del 20/12/2016 (Rv. 642776 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Tutela del minore sbarcato illegittimamente in Italia senza familiari - Competenza - Tribunale per i minorenni - Esclusione - Giudice tutelare del luogo ove si trova la struttura di accoglienza - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il minore straniero non accompagnato che sbarchi illegalmente nel territorio dello Stato riceve le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 142 del 2005 e, per esercitare il diritto a chiedere lo “status” di protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno, ha bisogno, nel più breve tempo possibile, di una rappresentanza legale, da realizzarsi tramite la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura territoriale di accoglienza. La competenza del tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore si radica, invece, allorquando si verifichi la diversa condizione della situazione di abbandono di cui agli artt. 9 e 10 della l. n. 184 del 1983 in pendenza di procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 9, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 18, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19 com. 5, Cod. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)