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Sez. 2, Sentenza n. 2069 del 04/08/1967 (Rv. 329163 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - DENOMINAZIONE PROFESSIONALE DIVERSA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1967-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329163-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - DENOMINAZIONE PROFESSIONALE DIVERSA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

La qualifica operaia o impiegatizia spettante al prestatore d'opera va individuata soltanto in base alla natura dell'attivita lavorativa realmente espletata, e non alla denominazione professionale ad esso attribuita. Pertanto, va riconosciuta la qualifica di impiegato agricolo d'ordine al dipendente che, pur avendo avuta attribuita la sola denominazione di -campiere-, abbia abitualmente curato e controllato, sotto la guida e la direzione dell'imprenditore, tutti gli adempimenti connessi alla gestione di una tenuta, dalla semina sino al raccolto ed alla divisione dei prodotti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)