Sez. 3, Sentenza n. 2217 del 27/07/1973 (Rv. 365459 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - DETERMINAZIONE DEL MEZZO - RILEVANZA ESCLUSIVA DELLA DEFINIZIONE GIURIDICA CONTENUTA NELLA SENTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - DETERMINAZIONE DEL MEZZO - RILEVANZA ESCLUSIVA DELLA DEFINIZIONE GIURIDICA CONTENUTA NELLA SENTENZA.*
Quando e controversa la natura dell'Azione proposta, e dalla esatta individuazione di essa dipende la scelta di uno piuttosto che di un altro mezzo di impugnazione - come appunto accade per le opposizioni all'esecuzione e agli Atti esecutivi - la parte che deve operare la scelta, eventualmente proprio al fine di contestare la qualificazione adottata dal giudice a quo, deve poter contare su un termine di riferimento oggettivo e sicuro che salvaguardi il suo diritto all'impugnativa. Pertanto, per individuare il mezzo di impugnazione necessario, deve ritenersi decisiva la definizione giuridica, ancorche eventualmente erronea, contenuta nella sentenza da impugnare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)