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Sez. 3, Sentenza n. 2217 del 27/07/1973 (Rv. 365459 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - DETERMINAZIONE DEL MEZZO - RILEVANZA ESCLUSIVA DELLA DEFINIZIONE GIURIDICA CONTENUTA NELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1973-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365459-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - DETERMINAZIONE DEL MEZZO - RILEVANZA ESCLUSIVA DELLA DEFINIZIONE GIURIDICA CONTENUTA NELLA SENTENZA.*

Quando e controversa la natura dell'Azione proposta, e dalla esatta individuazione di essa dipende la scelta di uno piuttosto che di un altro mezzo di impugnazione - come appunto accade per le opposizioni all'esecuzione e agli Atti esecutivi - la parte che deve operare la scelta, eventualmente proprio al fine di contestare la qualificazione adottata dal giudice a quo, deve poter contare su un termine di riferimento oggettivo e sicuro che salvaguardi il suo diritto all'impugnativa. Pertanto, per individuare il mezzo di impugnazione necessario, deve ritenersi decisiva la definizione giuridica, ancorche eventualmente erronea, contenuta nella sentenza da impugnare.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)